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Le prime posizioni dei benefit aziendali più richiesti dai lavoratori italiani vedono immancabilmente i premi immediati, i buoni pasto come i lunch coupon Repas, le assicurazioni mediche e certamente anche lei, l’auto aziendale. Non ci sono dubbi: i fringe benefit rappresentano una potente leva di soddisfazione, con la gratificazione che si traduce in maggiore motivazione, un più alto employee engagement, e quindi in performance migliori, nonché in una riduzione del rischio di perdere i talenti presenti in azienda. Ma quando si può effettivamente parlare di fringe benefit per l’auto aziendale? E quali sono i vantaggi a livello di tassazione delle auto aziendali, per le imprese come per i dipendenti? Scopriamo di più. 

L’auto aziendale come fringe benefit: lo scenario 

L’auto aziendale può essere intesa e concessa in diversi modi: si parla di politica retributiva e incentivante, ma non solo. In certi casi si parla infatti di auto aziendale intesa come strumento di lavoro, che il dipendente può quindi usare solamente all’interno della propria attività lavorativa. Altre volte si parla al contrario di un’autovettura per il solo utilizzo personale, al di fuori delle attività lavorative. C’è poi il terzo e più completo caso, quello dell’auto aziendale in uso promiscuo, da utilizzare quindi sia per ragioni lavorative che per quelle personali, senza limiti.  

Solo nel secondo e nel terzo caso si può propriamente parlare di auto aziendale come fringe benefit, e quindi di un’erogazione retributiva in natura che viene aggiunta alla normale retribuzione mensile in denaro. 

Tassazione auto aziendale: deducibilità e detraibilità IVA 

Passiamo ora all’analisi del regime fiscale a cui sono sottoposte le auto aziendali come fringe benefit assegnato ai dipendenti. Si prendono in considerazione, quindi, le autovetture a uso promiscuo, che in quanto tali possono beneficiare di un regime decisamente conveniente. Si parla infatti di una percentuale di deducibilità delle spese del 70%. Questa percentuale può essere tenuta come riferimento sia per i costi effettivi di acquisto dell’autovettura, sia per i costi relativi ad altre tipologie di detenzione.  


E ancora, la deducibilità del 70% si applica anche per le spese relative all’impiego del veicolo stesso, e quindi per il premio assicurativo, per i pedaggi autostradali e anche per i rifornimenti di carburante. Va però sottolineato che, per godere di questo speciale regime di deduzione, è necessario soddisfare i requisiti indicati dalla circolare del 10/02/1998 n. 48 del Ministero delle Finanze. Qui si legge infatti che, affinché quanto detto sopra possa essere applicato, è necessario che l’uso del veicolo rientri tra le mansioni del collaboratore, senza quindi che l’impiego dell’auto aziendale risulti di natura occasionale; e che l’assegnazione dell’autovettura, eventualmente anche non continua e su più collaboratori, duri complessivamente per la maggior parte del periodo d’imposta. 


Per quanto riguarda la detraibilità IVA delle auto aziendali come fringe benefit, tutto dipende dal tipo di assegnazione, la quale può essere fatta sia con addebito di un corrispettivo, sia a titolo completamente gratuito. In quest’ultimo caso, l’IVA potrà essere portata in detrazione al 40%. Nel caso invece della presenza di un addebito di un corrispettivo per l’utilizzo privato, la detraibilità dell’IVA è integrale (con la base imponibile del fatturato che deve corrispondere come minimo al valore normale del servizio, così come indicato all’altezza dell’articolo 13 del DPR n.633/72). 

Contribuzione e tassazione per il lavoratore per l’auto aziendale in uso promiscuo 

Nel momento in cui un dipendente si vede assegnare un’automobile in uso promiscuo riceve un compenso in natura che deve essere assoggettato a tassazione e a contribuzione. Come calcolare questo benefit? Tutto parte da una percorrenza convenzionale fissata a 15.000 chilometri e sui costi chilometrici così come desumibili dalle tabelle ACI, tenendo in considerazione l’eventuale corrispettivo a carico del dipendente. Le percentuali specifiche mutano in base alle emissioni del veicolo: il TUIR parla del 25% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 60 grammi per chilometro, per arrivare al 60% per i veicoli più inquinanti, con emissioni superiori ai 190 grammi per chilometro. Va inoltre sottolineato che il benefit viene calcolato su base annua, e in modo forfettario, a prescindere dall’effettivo numero di chilometri percorsi dall’auto aziendale in uso promiscuo. 

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