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Tra i benefit aziendali più apprezzati dai dipendenti italiani troviamo, senza alcun dubbio, i premi immediati, i buoni pasto – come i lunch coupon Repas – le polizze sanitarie e, naturalmente, l’auto aziendale. È evidente che i cosiddetti fringe benefit rappresentano una leva motivazionale di grande efficacia: la soddisfazione che generano si traduce in una maggiore motivazione, in un più elevato employee engagement e quindi in performance aziendali superiori. Ma in quali casi è possibile parlare realmente di fringe benefit per l’auto aziendale? Quali vantaggi fiscali comporta la presenza di un veicolo aziendale, tanto per l’impresa quanto per i dipendenti? E quali sono le novità sulla tassazione delle auto aziendali nel 2025? Approfondiamo questi aspetti. 

L’auto aziendale come fringe benefit: lo scenario 

L’auto aziendale può essere intesa e concessa in diversi modi: si parla di politica retributiva e incentivante, ma non solo. In certi casi si parla infatti di auto aziendale intesa come strumento di lavoro, che il dipendente può quindi usare solamente all’interno della propria attività lavorativa. Altre volte si parla al contrario di un’autovettura per il solo utilizzo personale, al di fuori delle attività lavorative. C’è poi il terzo e più completo caso, quello dell’auto aziendale in uso promiscuo, da utilizzare quindi sia per ragioni lavorative che per quelle personali, senza limiti. 

Solo nel secondo e nel terzo caso si può propriamente parlare di auto aziendale come fringe benefit, e quindi di un’erogazione retributiva in natura che viene aggiunta alla normale retribuzione mensile in denaro.

Contribuzione e tassazione per il lavoratore per l’auto aziendale in uso promiscuo

Nel momento in cui un dipendente si vede assegnare un’automobile in uso promiscuo riceve un compenso in natura che deve essere assoggettato a tassazione e a contribuzione. Come calcolare questa tassazione? Tutto parte da una percorrenza convenzionale fissata a 15.000 chilometri e sui costi chilometrici così come desumibili dalle tabelle elaborate da ACI (quelle riferite al 2025 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024), tenendo in considerazione l’eventuale corrispettivo a carico del dipendente.

Le modalità di calcolo del valore imponibile del benefit sono cambiate molto, però, negli ultimi anni. Vediamo come:

  • fino al 2020 la tassazione dell’auto aziendale utilizzava la percentuale fissa del 30% sul costo chilometrico.
  • a partire dal 2020 e fino al 2024 compreso, per calcolare la tassazione venivano presi in considerazione i livelli di emissione di CO2 dei veicoli: 25% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 60 grammi per chilometro, 30% per emissioni da 60 a 160 g/km, 50% per emissioni tra 160 e 190 g/km, per arrivare al 60% per i veicoli più inquinanti, con emissioni superiori ai 190 grammi per chilometro. 
  • a partire da gennaio 2025, invece, la tassazione non terrà conto delle emissioni, ma solo della tipologia di alimentazione dei veicoli. È prevista, infatti, una tassazione al 10% per i veicoli elettrici, al 20% per auto e veicoli plug-in ibridi, e al 50% per i veicoli che utilizzano altre forme di alimentazione.

Questo nuovo sistema di calcolo della tassazione delle macchine aziendali verrà applicato sui veicoli assegnati e ordinati dal datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2025. Per le vetture assegnate e ordinate entro il 31 dicembre 2024, invece, rimane valido il vecchio sistema di calcolo basato sulle emissioni

Tassazione auto aziendale: deducibilità e detraibilità IVA

Passiamo ora all’analisi del regime fiscale a cui sono sottoposte le auto aziendali come fringe benefit assegnato ai dipendenti. Si prendono in considerazione, quindi, le autovetture a uso promiscuo, che in quanto tali possono beneficiare di un regime decisamente conveniente. Si parla infatti di una percentuale di deducibilità delle spese del 70%. Questa percentuale può essere tenuta come riferimento sia per i costi effettivi di acquisto dell’autovettura, sia per i costi relativi ad altre tipologie di detenzione

E ancora, la deducibilità del 70% per le auto aziendali si applica anche per le spese relative all’impiego del veicolo stesso, e quindi per il premio assicurativo, per i pedaggi autostradali e anche per i rifornimenti di carburante. Va però sottolineato che, per godere di questo speciale regime di deduzione, è necessario soddisfare i requisiti indicati dalla circolare del 10/02/1998 n. 48 del Ministero delle Finanze. Qui si legge infatti che, affinché quanto detto sopra possa essere applicato, è necessario che l’uso del veicolo rientri tra le mansioni del collaboratore, senza quindi che l’impiego dell’auto aziendale risulti di natura occasionale; e che l’assegnazione dell’autovettura, eventualmente anche non continua e su più collaboratori, duri complessivamente per la maggior parte del periodo d’imposta.

Per quanto riguarda la detraibilità IVA delle auto aziendali come fringe benefit, tutto dipende dal tipo di assegnazione, la quale può essere fatta sia con addebito di un corrispettivo, sia a titolo completamente gratuito. In quest’ultimo caso, l’IVA potrà essere portata in detrazione al 40%. Nel caso invece della presenza di un addebito di un corrispettivo per l’utilizzo privato, la detraibilità dell’IVA è integrale (con la base imponibile del fatturato che deve corrispondere come minimo al valore normale del servizio, così come indicato all’altezza dell’articolo 13 del DPR n.633/72).

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