Dall’EBITEN, l’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, all’EPAR, l’Ente Paritetico Cifa Confsal; dall’EBAN, Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, fino all’EBIT, ovvero all’Ente Bilaterale Industria Turismo. In Italia si contano diversi enti bilaterali, i quali negli ultimi anni si stanno affermando sempre di più come sede preziosa per il confronto tra le parti sociali, anche in tema di welfare aziendale. Ma cosa sono gli enti bilaterali nel concreto? Come si sono formati, e quale ruolo hanno nella formazione del welfare in azienda?
Cosa sono gli enti bilaterali? Una definizione
Iniziamo con il dare una definizione di ente bilaterale. Per capire la natura di queste realtà è bene partire dall’etimologia: come suggerisce il suo nome, l’ente bilaterale nasce dall’iniziativa di due parti. Tipicamente, infatti, la formazione degli enti bilaterali avviene in sede di contrattazione collettiva, e quindi per accordo tra le associazioni dei datori di lavoro e, dall’altra parte, le associazioni sindacali, a rappresentanza dei lavoratori.
Volendo andare più nello specifico, a definire gli enti bilaterali è l’art. 2, comma 1 lett. h) del d.lgs. 276/2003, che li descrive come “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro”. Nello stesso articolo vengono peraltro anticipate le attività attraverso le quali l’ente bilaterale può effettuare il proprio compito di regolazione, ovvero “la promozione di una occupazione regolare e di qualità, l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”. Da quanto appena elencato si può dedurre, quindi, che gli enti bilaterali hanno un ruolo fondamentale nell’erogazione di servizi di welfare contrattuale.
A livello giuridico, gli enti bilaterali sono realtà non profit che prendono spesso la forma di associazione, che può essere riconosciuta o non riconosciuta. Ma quando hanno iniziato a svilupparsi queste realtà nel nostro Paese?
Come sono nati gli enti bilaterali?
La storia degli enti bilaterali in Italia è lunga, e parte da singole iniziative locali: tutto è cominciato, infatti, a livello di piccole associazioni territoriali in ambiti ben circoscritti come, per esempio, all’interno del settore manifatturiero. Tra gli “antenati” di questi enti troviamo le Casse edili o le Casse Mutue Artigiane, o ancora, a partire dagli anni Cinquanta, le Casse extra legem, nel settore agricolo.
Gli enti bilaterali e l’obbligo di adesione
Prima di vedere il rapporto tra enti bilaterali e aziende, vale la pena ricordare che non esiste nessun obbligo generalizzato di adesione da parte dei datori di lavoro al relativo ente bilaterale: questo è stato infatti ribadito dalla circolare n.43/2010 del Ministero del lavoro. Tuttavia, se un datore di lavoro aderisce alle associazioni firmatarie di un CCNL, esso dovrà aderire all’ente bilaterale di riferimento.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia affiliato alle associazioni che hanno sottoscritto il contratto collettivo in vigore, invece, non è tenuto ad aderire all’ente bilaterale di riferimento; tuttavia, è comunque obbligato a garantire ai lavoratori le prestazioni previste dal contratto collettivo, che fanno parte del trattamento economico e normativo a cui essi hanno diritto.
Gli enti bilaterali e il welfare aziendale
Si è quindi intuito fin dalla definizione che questi organismi privati istituiti con la contrattazione collettiva hanno un ruolo importante nel definire il welfare aziendale. Se i primi enti bilaterali miravano all’essenziale – ferie, infortuni, malattie – nei più recenti accordi gli stessi enti subentrano nel garantire delle forme di sostegno al reddito dei lavoratori, nonché l’assistenza sanitaria, il sostegno alla formazione e altri servizi simili. Con il suo crescente ruolo nel controllare la corretta applicazione dei contratti di lavoro, dunque, l’ente bilaterale è diventato soggetto fondamentale nella definizione dei piani di welfare: in taluni casi, peraltro, gli stessi enti bilaterali assumono le vesti di fondo sanitario.
Il mondo del welfare aziendale, in Italia, risulta dunque molto strutturato, con misure previste dalla contrattazione collettiva e altre lasciate all’iniziativa del datore di lavoro. Questo non vuol dire, però, che creare il piano di welfare perfetto per i proprio lavoratori sia difficile: tutto parte dalla capacità di individuare i servizi e i prodotti più apprezzati dai dipendenti, a partire dai buoni pasto Repas, che incrementano il potere di acquisto dei collaboratori con vantaggi fiscali per l’azienda.


