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Da tempo in Italia tanti lavoratori della sanità stanno portando avanti delle battaglie a livello sindacale per vedersi riconosciuto il ticket sostitutivo della mensa. Da una parte c’è quindi il sistema sanitario italiano, alle prese con fondi ridotti, e quindi sempre alla ricerca di modi per ridurre le spese, mentre dall’altra ci sono invece i dipendenti, i quali dalla loro parte hanno però la giurisprudenza, la quale sottolinea quanto la pausa pranzo sia un diritto dei lavoratori. Ma cosa dice nel concreto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore sanità? E in che modo si è pronunciata la Corte di Cassazione a proposito delle richieste da parte dei dipendenti del mondo sanità, convinti di avere diritto al buono pasto tutte le volte in cui il turno supera le 6 ore di lavoro?

CCNL sanità e buono pasto: cosa dice il regolamento

Per dirimere la questione relativa al buono pasto sulle 6 ore nel mondo della sanità, è bene andare prima di tutto al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, regola fondamentale per tutti i turnisti che, in un’amministrazione sanitaria, svolgono turni che oltrepassano questo orario giornaliero. 

Partendo dalla natura del buono pasto come alternativa – peraltro apprezzata – del servizio mensa, è bene vedere quanto riportato all’articolo 29 del CCNL 20.09.2001, che è andato a integrare quanto riportato nel CCNL 07.04.1999 e che è stato poi modificato nel 2009. Qui si legge che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”. Subito sotto si dice che “l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. E ancora, e più importante, il CCNL stabilisce che sono tutti i dipendenti, compresi quelli che operano in posizioni di comando, ad avere diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza sul lavoro “in relazione alla particolare organizzazione dell’orario”. Infine, il Contratto specifica che “il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti”.


Per quanto riguarda la sostituzione del servizio mensa, il CCNL spiega che nel caso il diritto di mensa venga erogato ai dipendenti con modalità sostitutive, “queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto” che in ogni caso non risulta monetizzabile.


Su questo argomento si innesta, poi, il discorso relativo alle 6 ore lavorative. In questo caso la regola di riferimento generale è il Decreto legislativo n.66 del 2003, all’altezza dell’articolo 8. In questa sede si parla più in generale del diritto alla pausa specificando che se l’orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, allora ogni lavoratore ha diritto a un una pausa per recuperare le energie psicofisiche e, eventualmente, consumare il pasto. Il decreto demanda poi ai CCNL il compito di regolamentare la durata e la modalità di questo “break”. Ed ecco che proprio nel CCNL 2016-2018 del comparto Sanità si inserisce questa precisazione: “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti”.

Buoni pasto sanità dopo 6 ore di lavoro: il parere della Corte di Cassazione

Vale la pena a questo punto riportare l’analisi fatta dalla Corte di Cassazione sulla medesima questione del buono pasto per i dipendenti della sanità. Negli anni, la Corte ha infatti ribadito in diverse occasioni che il riconoscimento al diritto del buono pasto – nel pubblico impiego privatizzato – non presenta in nessun caso una funzione retributiva, perché ha invece carattere assistenziale. Tale visione è stata ripresa e confermata anche dalla recentissima ordinanza 21440 del 31 luglio 2024; quest’ultima ha sottolineato, inoltre, che il diritto alla pausa pranzo non è legato in alcun modo alla fascia oraria lavorata, e quindi agli orari considerati standard per il consumo dei pasti. Il buono pasto per il settore sanità si configura quindi come un diritto – in sostituzione del servizio mensa – dopo le 6 ore di lavoro, indipendentemente dal momento del giorno o della notte in cui queste ore vengono lavorate.


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